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EREDITA’: GUIDA ALLA SOPRAVVIVENZA

L’eredità, e no non stiamo parlando del programma televisivo, è un negozio giuridico con il quale la maggior parte delle persone ha a che fare ma che il più delle volte non conoscono così bene.

Senza la pretesa di insegnare a qualcuno, vogliamo però rendere fruibile qualche nozione che ci aiuti a rendere tutto un po’ più chiaro.

 

Cos’è l’eredita? E’ la successione a titolo universale nel patrimonio del defunto ovvero la trasmissione dei rapporti che non si estinguono con la morte del defunto, come proprietà e altri diritti reali, al contrario dei rapporti personalissimi come l’usufrutto che si estingue con la morte del titolare.

 

La successione ereditaria, che si apre al momento del decesso della persona, può essere di due tipi:

 

a) a titolo universale, con la quale l’erede subentra nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius (ovvero il defunto)

 

b) a titolo particolare, con cui il successore subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali del defunto

 

Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:

  • testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
  • legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. 
  • necessaria: è prevista quando il defunto abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

Le fasi della dichiarazione di successione


 

Entro un anno dalla morte della persona i successori devono sincerarsi dell’esistenza o meno di un testamento, per subentrare al defunto secondo le modalità dallo stesso stabilite o previste dalla legge.
Il notaio a cui viene presentato il testamento scritto di pugno dal testatore o che ha predisposto il testamento provvede subito, alla notizia del decesso, ad informare i successori circa i loro diritti e progressivamente agli adempimenti necessari per attuare i meccanismi di successione. 
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione. Solo a seguito di questo gli eredi potranno ottenere la ripartizione di ciò di cui era titolare il defunto.
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, come i beni mobili, immobili, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, etc.
Per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.

L’accettazione dell’eredità

L’erede diventa tale con effetto dal giorno di apertura della successione solo dopo aver accettato l’eredità.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa con un atto ricevuto dal notaio, oppure può essere tacita quando si desume anche solo da un comportamento che confermi la volontà di accettare e che non potrebbe essere realizzato se non nella qualità di erede, come, ad esempio donare o vendere un bene ereditario o cedere i diritti di successione.

Non equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità atti in qualche modo solo conservativi di una gestione dei beni, quali ad esempio la presentazione della denuncia di successione con il pagamento della relativa imposta o il pagamento delle spese funerarie

L’accettazione, tacita o espressa, ha delle precise caratteristiche:

  • è un atto unilaterale
  • non può essere parziale, ossia riguardare solo alcuni beni
  • non può essere subordinata al verificarsi di una particolare condizione
  • è irrevocabile e non ripetibile, cioè una volta manifestata la volontà di accettare l’eredità non è possibile rinunciare alla stessa
  • deve compiersi entro 10 anni dall’apertura della successione

L’erede può anche scegliere di rinunciare all’eredità, ad esempio nel caso in cui i debiti del de cuius siano superiori al valore del suo patrimonio e accettare l’eredità significherebbe prendere in carico anche i debiti del defunto. E’ possibile rinunciare all’eredità tramite atto notarile da inserirsi nel Registro delle Successioni.

Anche per quanto riguarda il diritto a rinunciare, si prescrive in dieci anni ma se il soggetto legittimato si trova a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari deve entro tre mesi dall’apertura della successione fare l’inventario dei beni, per non diventare, in mancanza di tale adempimento, erede puro e semplice.
È inoltre una volontà che non può essere parziale, ossia limitata solo ad alcuni beni, né può essere sottoposta ad  alcun termine o condizione e soprattutto deve essere fatta gratuitamente, perché, se effettuata dietro un corrispettivo da parte di un altro chiamato o anche di un terzo, si produce esattamente l’effetto contrario, cioé l’accettazione.

Le spese di successione

In caso di successione, ogni legittimario è tenuto a sostenere dei costi ma, come stiamo per vedere, non per tutti sono i medesimi e per i partenti in linea retta e per i coniugi ci sono accorgimenti specifici.

Per l’imposta di successione il calcolo si effettua in base alla base imponibile, costituita dalla quota di eredità spettante a ciascun erede e rappresentata dalla differenza tra l’attivo e il passivo del patrimonio del defunto. Per il coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, portatori di handicap è prevista una franchigia che riduce la base imponibile.

  • Per i coniugi e i parenti in linea retta è prevista una franchigia di € 1.000.000 per ciascun erede e, entro questa somma, non è dovuta l’imposta di successione. Se il valore dell’eredità supera la predetta franchigia (per ciascun erede), sulla parte eccedente è dovuta l’imposta nella misura del 4%.
     
  • Per i fratelli e le sorelle la franchigia è di € 100.000 (per ciascuno dei fratelli e delle sorelle); oltre tale limite di valore, sull’eccedenza si applica l’imposta di successione nella misura del 6%.
     
  • Per i parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l’imposta nella misura del 6% sul valore dei beni della quota ereditaria.
     
  • Per tutti gli altri eredi non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l’imposta di successione nella misura dell’8% sul valore dei beni ereditari.

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